SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

Con il Decreto Interministeriale dell’11/02/2021 sono stati modificati gli allegati XLII e XLIII del D. Lgs. n° 81/2008, relativi alla protezione contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni.

In particolare, sono ora considerate attività a rischio le lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di GAS DI SCARICO DEI MOTORI DIESEL, all’interno degli ambienti lavorativi (ad esempio muletti, pale meccaniche, mezzi di trasporto).

Per esse è stato introdotto un VALORE LIMITE di ESPOSIZIONE PROFESSIONALE pari a 0,05 mg/m3 che si applicherà a decorrere dal 21 febbraio 2023.

Tutto ciò, che cosa comporta?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare l’esposizione ad agenti cancerogeni, tenendo conto di come e per quanto tempo si svolgono le lavorazioni “a rischio”, di indicare il numero di addetti esposti ed adottare conseguenti ed eventuali misure preventive e protettive.

In più è necessario eseguire monitoraggi ambientali, ogni tre anni, per controllare il rispetto del valore limite di esposizione, eventualmente predisporre il registro degli esposti, nel caso in cui  la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute dei lavoratori, in stretta collaborazione con il medico del lavoro, il quale valuterà di adeguare il suo piano di sorveglianza sanitaria.

Chi controlla?

I controlli sull’applicazione degli obblighi possono essere svolti da ispettori delle Aziende Sanitarie Locali (ATS in Lombardia).

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